lunedì 25 giugno 2012

Annullabili e non nulle le delibere con le quali vengono in concreto ripartite le spese condominiali

In ordine alle delibere condominiali aventi ad oggetto la ripartizione delle spese comuni, si rileva come quelle con cui, nell'esercizio delle attribuzioni assembleari previste dall'art. 1135, n. 2 e 3 c.c., vengono in concreto ripartite le spese medesime, devono considerarsi annullabili laddove adottate in violazione dei criteri di ripartizione già stabiliti. La loro relativa impugnazione va dunque proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, ultimo comma, c.c. (Cass. civ. Sez. II, 21-05-2012, n. 8010)

Compete all'assemblea la cognizione sull'entità e necessità delle spese anticipate dall'amministratore

Il rapporto debito/credito asseritamente vantato dall'amministratore di condominio non può trovare origine né nella mera differenza e disavanzo di entrate ed uscite all'interno del rendiconto approvato né dalla accettazione di documenti da parte del nuovo amministratore in sede di passaggio di consegne, competendo all'assemblea la cognizione sull'entità e necessità delle spese asseritamente anticipate dall'amministratore precedente. (Cass. civ. Sez. II, 28-05-2012, n. 8498)

venerdì 11 novembre 2011

Criterio di ripartizione delle spese per conservazione del tetto condominiale

Nella ripartizione delle spese di riparazione del tetto condominiale deve essere applicato il principio della funzione di copertura del tetto stesso. Pertanto non devono partecipare in alcun modo alle spese i condomini che, per la conformazione del condominio, non risultino coperti dal tetto.
Trib. Bologna, 11-05-1995

Criterio di ripartizione delle spese per conservazione del tetto condominiale

Il principio secondo cui le spese di riparazione dei singoli tetti di edifici autonomi raggruppati in un unico condominio vanno ripartite tra i soli condomini degli edifici su cui detta opera è eseguita non trova applicazione quando, per le caratteristiche strutturali e funzionali di uno dei corpi di fabbrica compresi nel condominio, risulti che tutti i condomini siano interessati alla riparazione del relativo tetto.
App. Milano, 17-01-1992

Criterio di ripartizione delle spese per conservazione del tetto condominiale

In tema di condominio di edifici, il criterio di ripartizione delle spese per la conservazione ed il godimento delle parti comuni, come previsto dall’art. 1123, comma primo, c.c., non può trovare applicazione nell’ipotesi di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, per le quali, a meno che non vi sia un diverso accordo delle parti, il criterio è, invece, quello della proporzionalità tra spese ed uso stabilito dalla medesima norma di cui all’art. 1123, comma secondo, c.c., ovvero quando trattasi di cose che, benché comuni, sono destinate a servire solo una parte dell’intero fabbricato, per le quali il criterio è, invece, quello dell’art. 1123, comma terzo, c.c., il quale pone le spese solo a carico dei condomini che traggono utilità dalla cosa in oggetto. Nel caso di specie, rilevata la necessità di procedere al rifacimento del tetto concernente solo alcune delle unità immobiliari del complesso condominiale, deve ritenersi correttamente applicato il criterio di ripartizione delle spese straordinarie approvato nella delibera condominiale oggi impugnata in quanto rientrante fra quelli espressamente previsti dalla legge, ed in particolare dall’art. 1123, comma secondo, c.c., tale che non avendo la sua applicazione comportato alcuna modifica delle tabelle millesimali allegate al regolamento condominiale, non può trovare accoglimento la domanda di annullamento e/o nullità della delibera medesima.
Trib. Monza Sez. I, 09-09-2008

mercoledì 26 ottobre 2011

Diritto alla restituzione delle anticipazioni fatte dal condomino anche nel condominio minimo

Il condomino che anticipa le spese necessarie alla conservazione dei beni comuni, può chiederne la restituzione pro-quota ai condomini rimasti inerti solo nell'ipotesi in cui le opere eseguite siano caratterizzate dal requisito dell'urgenza. Il principio trova applicazione anche nell'ipotesi del c.d. "condominio minimo", ovvero nel caso in cui il condominio sia composto da un ristretto numero di comproprietari e non sia stato nominato un amministratore.
Cassazione civile sez. II, 12 ottobre 2011, n. 21015

Infiltrazioni, sì all'azione diretta del conduttore contro il condominio

Va riconosciuto in capo al conduttore il diritto alla tutela risarcitoria nei confronti del terzo che con il proprio comportamento gli arrechi danno nell'uso o nel godimento della res locata, in quanto, qualora nell'immobile si verifichi una infiltrazione il conduttore ex art. 1585 comma 2 c.c. gode di una autonoma legittimazione a proporre azione di responsabilità nei confronti dell'autore del danno.
Cassazione civile sez. III, 31 agosto 2011, n. 17881