L'eccezione concernente la carenza di legittimazione processuale attiva dell'amministratore del condominio, poiché non rientrante la controversia nell'ambito dei suoi poteri rappresentativi come riconosciuti dall'art. 1130 c.c., è rilevabile d'ufficio e, dunque, sottratta ad alcuna decadenza. L'unico limite è, all'uopo, rappresentato dal giudicato formatosi sul punto se l'eccezione in oggetto è stata disattesa dal primo Giudice e non riproposta in appello.
Trib. Mondovì, 12-01-2011
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