martedì 8 marzo 2011

Carenza di legittimazione passiva dell'amministratore rilevabile d'ufficio

L'eccezione concernente la carenza di legittimazione processuale attiva dell'amministratore del condominio, poiché non rientrante la controversia nell'ambito dei suoi poteri rappresentativi come riconosciuti dall'art. 1130 c.c., è rilevabile d'ufficio e, dunque, sottratta ad alcuna decadenza. L'unico limite è, all'uopo, rappresentato dal giudicato formatosi sul punto se l'eccezione in oggetto è stata disattesa dal primo Giudice e non riproposta in appello.
Trib. Mondovì, 12-01-2011

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