venerdì 8 aprile 2011
Responsabilità ex art. 2051 tra condominio e condomini
Il particolare regime di responsabilità contenuto nell'art. 2051 c.c. trova applicazione anche nei rapporti tra singoli condomini e condominio. Invero l'ente condominiale, lungi dall'assumere una posizione di terzietà sostanziale nei confronti dei primi, ha il compito, in persona dell'amministratore, di provvedere non solo alla gestione delle cose comuni, ma anche alla custodia di esse, ex art. 2051 c.c. Ne discende che il condominio ha l'obbligo di vigilare affinché le cose sottoposte alla sua custodia non rechino danni a terzi o agli stessi condomini, e, perciò, risponde dei danni che siano derivati al singolo condomino o a terzi dalla cosa comune. App. Roma Sez. IV, 23-02-2011
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