martedì 17 maggio 2011

Le omissioni nell'ordine del giorno ed il mancato raggiungimento del quorum non sono causa di nullità

In materia condominiale, l'omessa indicazione del punto da trattare nell'ordine del giorno ed il mancato raggiungimento del quorum previsto dall'art. 1136, comma 2° c.c., non è causa di nullità delle relative delibere bensì di annullabilità. La nullità opera solo nell'ipotesi in cui le delibere abbiano un oggetto illecito, impossibile, estraneo alla competeza assembleare ovvero destinato ad incidere su diritti inviolabili. L'annullabilità concerne la contrarietà delle delibere alla legge o al regolamento di condominio; esse sono impugnabili solo nei modi e nei termini di cui all'art. 1137 c.c.
App. Napoli Sez. III, 07-04-2011

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