Il singolo condomino ha la facoltà di eseguire opere che, ancorchè incidano su parti comuni dell'edificio, siano strettamente pertinenti alla sua unità immobiliare, sotto i profili funzionale e spaziale, con la conseguenza che egli va considerato come soggetto avente titolo per ottenere a nome proprio l'autorizzazione o la concessione edilizia relativamente a tali opere.
T.A.R. Basilicata Potenza Sez. I, 08-06-2011, n. 345
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