venerdì 9 settembre 2011

Impossibile uso promiscuo della cosa comune

Ciascun proprietario ha il potere di esercitare sulla cosa comune tutte le facoltà che gli derivano dal suo diritto di comproprietà e, pertanto, a nulla egli può essere tenuto per l'esercizio dei poteri che risultano compresi nel suo diritto. Tuttavia, solo ove non sia possibile o ragionevole l'uso promiscuo della cosa comune e questa non sia tale da permettere neppure un'approssimativa divisione del suo godimento tra i vari partecipanti alla comunione, sorge la esigenza di ricorrere al godimento cd. indiretto, tale poiché tendente a sopperire alla impossibilità di procedere ad una conveniente utilizzazione diretta della cosa da parte dei vari comproprietari.
Trib. Roma Sez. VIII, 04-07-2011

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