lunedì 25 giugno 2012

Annullabili e non nulle le delibere con le quali vengono in concreto ripartite le spese condominiali

In ordine alle delibere condominiali aventi ad oggetto la ripartizione delle spese comuni, si rileva come quelle con cui, nell'esercizio delle attribuzioni assembleari previste dall'art. 1135, n. 2 e 3 c.c., vengono in concreto ripartite le spese medesime, devono considerarsi annullabili laddove adottate in violazione dei criteri di ripartizione già stabiliti. La loro relativa impugnazione va dunque proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, ultimo comma, c.c. (Cass. civ. Sez. II, 21-05-2012, n. 8010)

Nessun commento:

Posta un commento