venerdì 9 settembre 2011

Sospensione feriale per l'impugnazione delle delibere

La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale è connessa alla particolare difficoltà di ottenere l'assistenza di un difensore durante tale periodo, e dunque si impone ogni qual volta la possibilità di agire in giudizio costituisca per il titolare l'unico rimedio per far valere, a pena di decadenza, un suo diritto. Pertanto, è costituzionalmente illegittimo - per menomazione del diritto alla tutela giurisdizionale ex art. 24 Cost. - l'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, nella parte in cui non dispone che la sospensione ivi prevista si applichi anche al termine di trenta giorni, di cui all'art. 1137 del codice civile, per l'impugnazione delle delibere dell'assemblea del condominio.
Corte cost., 02-02-1990, n. 49 (pd. 15530)

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