venerdì 9 settembre 2011

Sufficiente l'inserimento nella cassetta postale della raccomandata per la convocazione

Nelle ipotesi di atti aventi carattere recettizio, quale indubbiamente l'avviso di convocazione di un'assemblea condominiale, sussiste una presunzione di conoscenza dell'atto nel momento in cui il medesimo giunge all'indirizzo del destinatario, salvo che questi provi di essersi trovato, senza sua colpa nella impossibilità di acquisirne la conoscenza. In tal senso la nota deve intendersi ricevuta non nel momento del materiale ritiro della comunicazione della raccomandata presso l'ufficio postale, bensì al momento dell'inserimento del relativo avviso nella cassetta postale del destinatario. Diversamente opinando, sarebbe del tutto contrario ai principi fondamentali dell'ordinamento attribuire al destinatario di un atto rientrante tra quelli previsti dall'art. 1335 c.c. una sorta di opzione sulla data di ricezione, la quale sarebbe ad ogni modo nulla in quanto oggetto di una facoltà potestativa.
App. Roma Sez. IV, 24-06-2011

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