venerdì 11 novembre 2011

Criterio di ripartizione delle spese per conservazione del tetto condominiale

In tema di condominio di edifici, il criterio di ripartizione delle spese per la conservazione ed il godimento delle parti comuni, come previsto dall’art. 1123, comma primo, c.c., non può trovare applicazione nell’ipotesi di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, per le quali, a meno che non vi sia un diverso accordo delle parti, il criterio è, invece, quello della proporzionalità tra spese ed uso stabilito dalla medesima norma di cui all’art. 1123, comma secondo, c.c., ovvero quando trattasi di cose che, benché comuni, sono destinate a servire solo una parte dell’intero fabbricato, per le quali il criterio è, invece, quello dell’art. 1123, comma terzo, c.c., il quale pone le spese solo a carico dei condomini che traggono utilità dalla cosa in oggetto. Nel caso di specie, rilevata la necessità di procedere al rifacimento del tetto concernente solo alcune delle unità immobiliari del complesso condominiale, deve ritenersi correttamente applicato il criterio di ripartizione delle spese straordinarie approvato nella delibera condominiale oggi impugnata in quanto rientrante fra quelli espressamente previsti dalla legge, ed in particolare dall’art. 1123, comma secondo, c.c., tale che non avendo la sua applicazione comportato alcuna modifica delle tabelle millesimali allegate al regolamento condominiale, non può trovare accoglimento la domanda di annullamento e/o nullità della delibera medesima.
Trib. Monza Sez. I, 09-09-2008

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