Il principio secondo cui le spese di riparazione dei singoli tetti di edifici autonomi raggruppati in un unico condominio vanno ripartite tra i soli condomini degli edifici su cui detta opera è eseguita non trova applicazione quando, per le caratteristiche strutturali e funzionali di uno dei corpi di fabbrica compresi nel condominio, risulti che tutti i condomini siano interessati alla riparazione del relativo tetto.
App. Milano, 17-01-1992
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